Cos’è l’attestato di prestazione energetica?
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento obbligatorio per la vendita o la locazione di edifici in Italia. Esso descrive la qualità energetica dell’edificio e fornisce informazioni sulle prestazioni energetiche relative all’illuminazione, al riscaldamento, alla climatizzazione e alla produzione di acqua calda sanitaria.
Quanto è stato introdotto l’APE?
L’A.P.E. è stato introdotto per la prima volta nel 2006 con il decreto legislativo 192/05, che stabilisce le disposizioni per la promozione dell’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Questo documento è stato introdotto per incentivare gli edifici ad essere più efficienti dal punto di vista energetico e per informare i consumatori sulla qualità energetica degli edifici.
Da chi è redatto l’attestato di prestazione energetica?
L’APE è redatto da un certificatore energetico accreditato e deve essere allegato all’annuncio di vendita o locazione dell’edificio. Il certificatore energetico effettua una valutazione dettagliata dell’edificio, che include l’analisi delle caratteristiche costruttive, l’efficienza energetica degli impianti e delle apparecchiature, la qualità dell’isolamento termico e acustico e l’efficienza della produzione di acqua calda sanitaria.
Come si legge l’APE?
L’A.P.E. utilizza una scala di valutazione che va da A4 (il più inefficiente) a A1 (il più efficiente), con una classificazione intermedia di B, C, D ed E. Questa classificazione permette ai consumatori di confrontare facilmente la qualità energetica di diversi edifici e di scegliere quello che soddisfa le loro esigenze in termini di efficienza energetica.
L’APE è un documento importante perché influisce sul valore immobiliare dell’edificio. Gli edifici classificati come A1 sono più attraenti per i consumatori, poiché hanno una maggiore efficienza energetica e possono quindi offrire costi di esercizio più bassi. D’altro canto, gli edifici classificati come A4 possono avere un valore immobiliare più basso e costi di esercizio più elevati.
Per ottenere una classificazione più alta nell’APE, è possibile apportare alcuni miglioramenti all’edificio. Ad esempio, è possibile installare infissi ad alto rendimento, sostituire le apparecchiature obsolette con quelle più efficienti, migliorare l’isolamento termico e acustico
Quando è necessario:
- Trasferimenti di immobili a titolo oneroso (es. rogito, permuta);
- Trasferimenti a titolo gratuito (es. donazione), fatta eccezione in caso di eredità di un immobile per successione;
- Affitto di edifici o di singole unità immobiliari;
- Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (è obbligatorio indicare l’indice di prestazione energetica globale, la prestazione energetica dell’involucro e la classe energetica corrispondente);
- Edifici di nuova costruzione (al termine dei lavori, il costruttore dovrà consegnare al comune diversi documenti tra i quali anche l’APE. Il certificatore energetico che si occuperà della redazione dell’attestato di prestazione energetica deve essere indipendente ed estraneo alle altre fasi di progettazione e realizzazione dell’edificio, pertanto non può essere né il progettista né il direttore dei lavori);
- Lavori di ristrutturazione importante che interessino una porzione superiore al 25% della superficie dell’involucro (pareti e tetti) dell’intero edificio;
- Edifici pubblici e aperti al pubblico (ad es. scuole) con superficie maggiore di 250 mq (il certificato energetico dovrà essere affisso all’ingresso dell’edificio);
- In caso di nuovi contratti o rinnovi di gestione di impianti climatici in edifici pubblici.
- In caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modifichino la prestazione energetica dell’immobile, come ad esempio in caso di sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante, etc va aggiornato l’attestato di prestazione energetica richiedendo la redazione di un nuovo APE.
Quando non è necessario:
Secondo l’art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005 (richiamati anche dall’appendice A del DM 26/06/2015), vi sono alcuni casi in cui non è previsto che l’immobile venga dotato del certificato energetico.
Nello specifico, l’obbligatorietà di redigere l’APE decade nei seguenti casi:
- Edifici industriali e artigianali in cui gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- Edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
- Fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;
- Edifici non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso (di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) il cui utilizzo non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione (box, cantine, autorimesse, parcheggi multi-piano, depositi, strutture a protezione degli impianti sportivi);
- Edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
- Ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile;
- Fabbricati in costruzione “al rustico” o nello stato di “scheletro strutturale”, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.
Cosa deve rilevare un tecnico per redarre l’APE?
Per effettuare questo documento, è necessario rilevare i seguenti elementi:
1. Rilevare gli spessore dei muri, solai, dimensioni e caratteristiche degli infissi;
2. Verificare il sistema di riscaldamento e/o raffrescamento :individuare il tipo di riscaldamento che è presente ( centralizzato, o autonomo) e rilevarne le caratteristiche. Qualora sia presente un impianto centralizzato dovranno essere reperibili i millesimi del conto termico.
DOVE SI PRESENTA?
L’attestato di prestazione energetica (APE) si presenta per via telematica presso i relativi sportelli regionali. Nella regione Lazio viene presentata presso il seguente portale
Sanzioni
In caso di mancata produzione o di produzione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) non conforme alle disposizioni previste dalla legge, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.
In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall’articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18.000 euro.
Se si verifica una violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.
Nel caso in cui ci fosse una violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.
In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
Conclusione
Per evitare sanzioni e per garantire una corretta valutazione della qualità energetica dell’edificio, è importante affidarsi a un certificatore energetico accreditato che produca un documento conforme alle disposizioni previste dalla legge.
Diffidate dalle persone che vi propongono A.P.E. a prezzi stracciati o chi propone di fare l’attestato senza sopralluogo poiché non sono valide per legge e si producono documenti di dubbio valore!!!!!!!!!!. Affidatevi ad un professionista Tecnico che ha consapevolezza della materia.
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